Abstract |
"La sezione III del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria, con la decisione 5/02/2019 n. 882, la questione relativa ai casi di esclusivo utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali, quello dei servizi ad alta intensità di manodopera (ex c. 3, lett. A dell’art. 95, DLgs n. 50/2016) e ai casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali quello dei servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (ex c. 4, lett. B del medesimo articolo). Prendendo atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali sulla materia, la sezione III ne sintetizza le divergenti posizioni chiarendo che essi fanno registrare un significativo contrasto nella definizione della corretta interazione che deve porsi tra i due precetti, essendo stato il suddetto rapporto di antinomia vicendevolmente definito di genere a specie e, dunque, risolto con affermazioni di principio tra loro inconciliabili. Un primo orientamento giurisprudenziale muove dal valore semantico delle proposizioni normative qui in rilievo e da una lettura sistemica e coordinata dell’art. 95, DLgs n. 50/2016 con le vincolanti coordinate fissate dal legislatore delegante (L. n. 11/2016) per giungere a escludere in tale materia il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. si è ritenuto, pertanto, che il rapporto tra il c.a 3 e il c. 4 dell’art. 95 debba essere declinato come di specie a genere: ove ricorrano cioè le fattispecie di cui al comma 3 (tra cui le prestazioni ad alta intensità di manodopera) si pone, dunque, un obbligo speciale e cogente di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa …" |